Art. 1
LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14
In vigore dal 15 feb 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
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