Art. 10
LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076
In vigore dal 10 feb 1970
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, come dal dettaglio che segue:
Conto Conto
della competenza dei residui Ministero del tesoro:
Capitolo n. 30. - Somme occorrenti
per la regolazione delle quote
di entrate erariali devolute al-
la Regione sarda, ai sensi del-
l' della legge costi-
tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3 L. 920.008.178
Capitolo n. 252. - Pensione agli
ex impiegati della Banca Austro-
Ungarica di nazionalita italiana
(Spese obbligatorie)............ - L. 246.155
Ministero degli affari esteri:
Capitolo n. 48. - Pensioni vitali-
zie al personale civile e mili-
tare libico, eritreo e somalo e
loro orfani. Soprassoldo per me-
daglie al valor militare (leggi
2 novembre 1955, n. 1117 e 22
ottobre 1957, n. 1053).......... - " 595.956.579
Ministero della marina mercantile:
Capitolo n. 34. - Pensioni ordina-
rie e assegno di caroviveri
(Spese obbligatorie)............ " 18.697.635
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-12-29;1076#art-10