Art. 10 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

Art. 10

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, come dal dettaglio che segue: Conto Conto della competenza dei residui Ministero del tesoro: Capitolo n. 30. - Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute al- la Regione sarda, ai sensi del- l' della legge costi- tuzionale 26 febbraio 1948, n. 3 L. 920.008.178 Capitolo n. 252. - Pensione agli ex impiegati della Banca Austro- Ungarica di nazionalita italiana (Spese obbligatorie)............ - L. 246.155 Ministero degli affari esteri: Capitolo n. 48. - Pensioni vitali- zie al personale civile e mili- tare libico, eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per me- daglie al valor militare (leggi 2 novembre 1955, n. 1117 e 22 ottobre 1957, n. 1053).......... - " 595.956.579 Ministero della marina mercantile: Capitolo n. 34. - Pensioni ordina- rie e assegno di caroviveri (Spese obbligatorie)............ " 18.697.635
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