Art. 7
LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076
In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1960-61 ().................... L. 1.275.000.360.505 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti ()............ " 1.023.232.500.590
----------------- Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 2.298.232.861.095
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