Art. 12

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Le spese ordinarie e straordinarie del bi- lancio dell'Amministrazione predetta, accer- tate nell'esercizio finanziario 1960-61 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in........................... L. 135.616.171.528 delle quali furono pagate................... L. 90.475.569.836 ------------------ e rimasero da pagare........................ L. 45.140.601.692 ------------------
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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076 (Art. 12 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.) — Testo vigente | Portale Normativo