Art. 9

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Sono stabiliti nella somma di lire 1.257.705 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1960-61, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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