Art. 4

In vigore dal 21 dic 1969
Alle spese per le operazioni relative alle forniture indicate nell' l'AIMA provvederà con il fondo di rotazione di cui all' del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalità ivi previste. Il predetto fondo sarà reintegrato con gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare, adottate a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo. — Testo vigente | Portale Normativo