Art. 4
In vigore dal 21 dic 1969
Alle spese per le operazioni relative alle forniture indicate nell' l'AIMA provvederà con il fondo di rotazione di cui all' del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalità ivi previste.
Il predetto fondo sarà reintegrato con gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-11-07;944#art-4