Art. 3

In vigore dal 21 dic 1969
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana di grano tenero (tal quale o trasformato in farina), con le scorte di cui essa dispone o con acquisti sul mercato.
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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;944#art-3

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