Art. 1
In vigore dal 21 dic 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967:
a) Convenzione per il commercio del grano;
b) Convenzione per l'assistenza alimentare.
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