Art. 1

Art. 1

1 / 8
In vigore dal 21 dic 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967: a) Convenzione per il commercio del grano; b) Convenzione per l'assistenza alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-11-07;944#art-1