Art. 2
In vigore dal 21 dic 1969
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 40 della Convenzione indicata sub a) e all'articolo X della Convenzione indicata sub b).
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Prourn:nir:stato:legge:1969-11-07;944#art-2