Art. 7

In vigore dal 21 dic 1969
Agli oneri relativi alle contribuzioni dovute dall'Italia alla Comunità economica europea per le azioni comunitarie d'aiuto, si provvede a carico delle somme autorizzate per la regolazione dei rapporti finanziari tra l'Italia e la Comunità per quanto riguarda le quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).
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