Art. 5

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 15 mar 1970
All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche: Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilità lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica , nella misura superiore ai due terzi". All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate".
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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743 (Art. 5 Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo