Art. 2

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 21 nov 1969
In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni. L'I.N.P.S. dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale si comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli E.C.A. agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.
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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743 (Art. 2 Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo