Art. 4

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 15 mar 1970
All' della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche: L'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: "La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica , nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio". Al penultimo comma le parole: "una invalidità permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacità lavorativa, di natura non esclusivamente psichica , nella misura superiore ai due terzi".
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