Art. 4
LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743
In vigore dal 15 mar 1970
All' della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
L'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:
"La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa,
di natura non esclusivamente psichica
, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio".
Al penultimo comma le parole:
"una invalidità permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacità lavorativa,
di natura non esclusivamente psichica
, nella misura superiore ai due terzi".
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