Art. 9

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 21 nov 1969
Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - RIPAMONTI - DONAT-CATTIN - COLOMBO - CARON Visto, il Guardasigilli: GAVA
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