Art. 5
LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743
In vigore dal 15 mar 1970
All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
Al terzo comma le parole: "totale e permanente inabilità lavorativa" sono sostituite dalle parole: "riduzione della capacità lavorativa,
di natura non esclusivamente psichica
, nella misura superiore ai due terzi".
All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate".
Storico versioni
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