Art. 6

LEGGE 14 luglio 1969, n. 471

In vigore dal 20 ago 1969
Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni. Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonchè le altre attività contemplate nell' del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO E. PRETI - REALE - TANASSI - COLOMBO V. Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-07-14;471#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo