Art. 2

LEGGE 14 luglio 1969, n. 471

In vigore dal 20 ago 1969
I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura. Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.
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