Art. 3
LEGGE 14 luglio 1969, n. 471
In vigore dal 20 ago 1969
Il comitato è presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati:
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'istituto mobiliare italiano.
Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.
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