Art. 3

LEGGE 14 luglio 1969, n. 471

In vigore dal 20 ago 1969
Il comitato è presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati: un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; un rappresentante dell'istituto mobiliare italiano. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.
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