Art. 5
LEGGE 14 luglio 1969, n. 471
In vigore dal 20 ago 1969
Il Ministro per il tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano - IMI il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.
L'istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi - per conto del Tesoro dello Stato - delle valute di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano dei cambi con l'Istituto mobiliare italiano.
Storico versioni
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