Art. 4
LEGGE 14 luglio 1969, n. 471
In vigore dal 20 ago 1969
Per gli scopi di cui al precedente , l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.
Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1 aprile 1980, per un importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.
Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa all'emissione e alla consegna dei titoli medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportate con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-07-14;471#art-4