Art. 5
LEGGE 29 maggio 1969, n. 315
In vigore dal 13 lug 1969
L'approvazione dei progetti relativi a provvedimenti di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può dichiarare la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
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