Art. 1

LEGGE 29 maggio 1969, n. 315

In vigore dal 13 lug 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi. In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi. Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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