Art. 4
LEGGE 29 maggio 1969, n. 315
In vigore dal 13 lug 1969
I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'.
Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all', sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere.
Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.
Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.
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