Art. 9

LEGGE 29 maggio 1969, n. 315

In vigore dal 13 lug 1969
Le disposizioni comunque contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT RUMOR - MARIOTTI - COLOMBO - GAVA - VALSECCHI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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LEGGE 29 maggio 1969, n. 315 (Art. 9 Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.) — Testo vigente | Portale Normativo