Art. 2

LEGGE 29 maggio 1969, n. 315

In vigore dal 13 lug 1969
In alternativa con i provvedimenti di cui all', l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennità offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all', saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di adottare i provvedimenti di cui all' qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.
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LEGGE 29 maggio 1969, n. 315 (Art. 2 Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.) — Testo vigente | Portale Normativo