Art. 5
LEGGE 21 aprile 1969, n. 167
In vigore dal 7 dic 1972
Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del fondo predetto.
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