Art. 3

LEGGE 21 aprile 1969, n. 167

In vigore dal 21 mag 1969
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, è elevato di 100 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire. Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.
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