Art. 7

LEGGE 21 aprile 1969, n. 167

In vigore dal 21 mag 1969
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. L'onere relativo all'anno 1969 sarà fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO - PRETI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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