Art. 4
LEGGE 21 aprile 1969, n. 167
In vigore dal 21 mag 1969
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
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