Art. 1
LEGGE 21 aprile 1969, n. 167
In vigore dal 21 mag 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.
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