Art. 8

LEGGE 2 aprile 1968, n. 503

In vigore dal 5 mag 1968
Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi. L'indennizzo è determinato dall'ispettore regionale delle foreste, sentito l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.
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