Art. 11
LEGGE 2 aprile 1968, n. 503
In vigore dal 5 mag 1968
Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.
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