Art. 13

LEGGE 2 aprile 1968, n. 503

In vigore dal 5 mag 1968
Al servizio di guardiania nonchè alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale. Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia. Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.
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