Art. 13
LEGGE 2 aprile 1968, n. 503
In vigore dal 5 mag 1968
Al servizio di guardiania nonchè alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.
Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.
Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si
può avvalere di personale dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-04-02;503#art-13