Art. 10

LEGGE 2 aprile 1968, n. 503

In vigore dal 5 mag 1968
Oltre a quanto previsto dagli della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su: a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco; b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco; c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi; d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco. Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito: a) sui piani di assestamento boschivo; b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesaggistici; c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria; d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.
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