Art. 6

LEGGE 2 aprile 1968, n. 503

In vigore dal 5 mag 1968
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all', sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista. I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all', ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.
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