Art. 24

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

In vigore dal 12 mag 1968
La norma di cui al primo comma dell' per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo