Art. 24
LEGGE 2 aprile 1968, n. 475
In vigore dal 12 mag 1968
La norma di cui al primo comma dell' per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalità previste dal precedente .
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