Art. 26

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

In vigore dal 12 mag 1968
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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