Art. 22

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

In vigore dal 12 mag 1968
Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
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LEGGE 2 aprile 1968, n. 475 (Art. 22 Norme concernenti il servizio farmaceutico.) — Testo vigente | Portale Normativo