Art. 18

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

In vigore dal 12 mag 1968
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale
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LEGGE 2 aprile 1968, n. 475 (Art. 18 Norme concernenti il servizio farmaceutico.) — Testo vigente | Portale Normativo