Art. 23

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

In vigore dal 12 mag 1968
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all', il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
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