Allegato

Art. XVII

In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXVII 1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note. 2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo XXIX, farà cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abbiano di comune accordo stabilito diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-xvii

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