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Art. XIX

In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XIX Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.
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Art. XIX Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. — Testo vigente | Portale Normativo