Allegato

Art. XXI

In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXI Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente è un residente.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-xxi

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