Allegato
Art. XX
In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XX
I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento durante un periodo non superiore a due anni presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.
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