Art. XIX
Allegato

Art. XIX

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XIX Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.
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