Allegato
Art. XIII
In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XIII
I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-xiii