Accordo›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 23 mag 1968
1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
2. Le società di uno Stato membro o della Nigeria sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attività in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-18