AccordoTitolo IV

Art. 22

In vigore dal 23 mag 1968
1. Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunità, da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno. 2. Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria. 3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e la Nigeria dall'altro.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria. — Testo vigente | Portale Normativo